[1]Alla copertura dell'onere annuo di lire milioni di cui al precedente articolo, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente logge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - GUI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 9 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;207~art2 · fonte del testo