Art. 141
All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvedera', mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
