Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti. Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi' determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Testo vigente dal 18 dicembre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-11-24;1071~art1 · fonte del testo