Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-1955 ed a fissarne le relative modalita'.

Testo vigente dal 17 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1245~art1 · fonte del testo