Il contributo statale negli interessi non puo' superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito, e per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sara' calcolato in ragione della durata effettiva della operazione.

Testo vigente dal 18 dicembre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-11-24;1071~art2 · fonte del testo