Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni alla quale si fara' fronte con una quota della maggiore entrata derivante dalla riduzione dell'abbuono della imposta sulla fabbricazione degli spiriti, di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, convertito nella legge 6 agosto 1958, n. 789. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 dicembre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-11-24;1071~art3 · fonte del testo