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L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 112, e' sostituito, con effetto dal 31 marzo 1955, col seguente: "I mutui di 3.013, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, all'Azienda comunale elettrica, gas ed acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente fiera di Trieste, sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1967 al 22 dicembre 2008
