All'onere predetto si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 marzo 1954
