E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;253~art1 · fonte del testo