All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi: "L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. E' autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sara' iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art16 · fonte del testo