E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Testo vigente dal 6 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;1011~art1 · fonte del testo