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All'onere di lire 110 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1354 e di lire 55 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
