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Alla copertura dell'onere previsto nel precedente articolo sara' fatto fronte con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637, contenente le variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008
