Alla copertura dell'onere si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste stanziato sul capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;2~art2 · fonte del testo