All'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1959-60, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1152~art2 · fonte del testo