L'erogazione del contributo e subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere piu' confortevole il centro di cura.

Testo vigente dal 8 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1467~art3 · fonte del testo