L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonche' alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere piu' confortevole la stazione medesima.
Testo vigente dal 26 maggio 1951
