Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il contributo sara' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto comitato. I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1, saranno effettuati, di volta in volta, dal presidente del comitato il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate. Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovra' essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1214~art4 · fonte su Normattiva