Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. Con gli stessi provvedimenti sara' stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza, dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-27;1558~art4 · fonte del testo