Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello Stato di previsione della entrata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere con la presente legge.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9~art7 · fonte del testo