Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Con gli stessi decreti sara' stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge medesima.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;730~art4 · fonte del testo