La spesa di cui al precedente art. 1 fara' carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1950-51, e sara' fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Testo vigente dal 13 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1322~art2 · fonte del testo