All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Testo vigente dal 19 febbraio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-07;11~art2 · fonte su Normattiva