I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro per la sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita'. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' delle opere.

Testo vigente dal 27 maggio 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-04-26;314~art2 · fonte del testo