Il contributo di cui all'articolo 1 sara' corrisposto, per le opere, nei limiti dello stanziamento annuale, con decreto motivato del Ministro per la sanita' su presentazione di stati di avanzamento dei lavori vistati dal medico provinciale e dal Genio civile. I lavori sono sottoposti alla vigilanza del Genio civile. Per gli acquisti delle attrezzature il contributo sara' corrisposto, nei limiti di cui al primo comma, con decreto del Ministro per la sanita', su presentazione di fatture vistate dal medico provinciale e dall'ufficio tecnico erariale.

Testo vigente dal 27 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-26;314~art3 · fonte su Normattiva