Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;338~art3 · fonte del testo