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All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle disponibilita' di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di talune Aziende autonome nell'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1962-63, a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
