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La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, gia' operante, di seguito denominata "giunta", gestisce le iniziative previste dalla presente legge e puo' affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1› luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti. La giunta puo' cooptare di volta in volta esperti e personalita' internazionali il cui contributo ritenga necessario.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1992 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-01-20;56~art2 · fonte del testo