Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1992 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1992 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-01-20;56~art4 · fonte del testo