1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non e' applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione. 2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato. 3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 24 di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art114 · fonte su Normattiva