Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura
Art. 1
E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Testo vigente dal 6 novembre 1989
