E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Avvertenza: Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-31;257~art1 · fonte su Normattiva