Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)
Art. 1
E' autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di lire 18.000 milioni, da erogare in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1999.
Testo vigente dal 26 aprile 1999
