Al fine di mantenere gli equilibri finanziari esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), e' autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica (FCT) dell'Agenzia di euro 3.600.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;91~art1 · fonte su Normattiva