La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passivita' arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtu' della legge 28 giugno 1939, n. 889. Detto mutuo sara' ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualita' comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 17 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1567~art1 · fonte del testo