I crediti per le somme dovute dagli armatori, ai termini dell'art. 2 della presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'art. 552 del Codice della navigazione con il medesimo grado dei crediti indicati al n. 3 dello stesso articolo. La prova dei singoli crediti e' data dagli ordini di pagamento emessi dall'ufficio marittimo di iscrizione delle navi, debitamente notificati agli armatori. Qualora, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento non sia stato effettuato, le somme dovute saranno riscosse con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette. A tale scopo gli uffici marittimi compileranno i ruoli degli armatori morosi comprendendovi gli aggi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori. Il debito sara' pagato in unica soluzione alla prossima scadenza successiva alla consegna del ruolo, previa regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte degli esattori.

Testo vigente dal 13 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;387~art6 · fonte del testo