L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta e' tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta. L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a se' o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge e' punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. I proventi delle pene pecuniarie sono devolute allo Erario dello Stato.

Testo vigente dal 13 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;387~art5 · fonte del testo