L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, e vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota, a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore e' tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva, pari alla quota di sua spettanza. La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.

Testo vigente dal 23 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art6 · fonte del testo