A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo e autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, gia' concesso dall'articolo 2, lettera a) della legge 10 novembre 1963, n. 1539.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;227~art1 · fonte del testo