Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione:

  • a)di un contribuito straordinario di lire 220.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo;
  • b)di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei. Il contributo di cui alla lettera a) sara' versato in apposito fondo presso l'Accademia di San Luca, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo, che provvedera' all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo della stessa Accademia. Il contributo di cui alla lettera b) sara' versato in apposito tondo presso il Consiglio nazionale delle ricerche, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario di la nascita di Galilei, che provvedera' all'impiego ed alla gestione del tondo a mezzo dello stesso Consiglio.

Testo vigente dal 29 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-10;1539~art2 · fonte del testo