All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 aprile 1965
