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L'indennita' mensile prevista dalla presente legge e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art4 · fonte del testo