Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'articolo 1 la gratificazione della tredicesima mensilita' e' pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Testo in vigore dal 20 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;156~art5 · fonte del testo