Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennita', premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;851~art3 · fonte su Normattiva