Art. 4
Dall'importo dell'indennita' pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, sara' detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non piu' dovuti a norma della presente legge.
Testo vigente dal 16 marzo 1974
