All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante complessivamente a lire 3.855.000.000, si fara' fronte: per la parte di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pari a lire 3.575.000.000, con versamento di una somma di uguale importo al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'entrata della Amministrazione stessa per l'esercizio finanziario 1962-1963 da effettuarsi a carico dello stanziamento del capitolo n. 311 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici pari a lire 280.000.000, con le maggiori entrate del capitolo n. 3 (proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo) dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa per detta gestione.

Testo vigente dal 1 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;331~art3 · fonte su Normattiva