Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.
Testo vigente dal 1 aprile 1963
