Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.

Testo vigente dal 1 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;331~art4 · fonte su Normattiva