L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalita' ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali e nelle agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonche' agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio. Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennita' una tantum e' corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio.

Testo vigente dal 1 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-28;331~art2 · fonte su Normattiva