Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:

  • a)l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonche' quelli successivi per aggiunte e varianti;
  • b)gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e cio' anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1145~art7 · fonte del testo