Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:
- a)l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonche' quelli successivi per aggiunte e varianti;
- b)gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e cio' anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.
Testo vigente dal 11 gennaio 1960
