Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente art. 4 sono esenti dalla tassa di concessione governativa e scontano, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria agli atti occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7. Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso e' stipulato ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-26;173~art8 · fonte del testo